(Pubblicata  nel  Supplemento  n.  2 del Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 47/Sez. Gen. del 19 novembre 2020) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e' cosi'
sostituito: 
    «Art.  7  (Requisiti  economici  in  riferimento   alle   singole
prestazioni) - 1. Per l'accesso alle singole prestazioni  non  devono
essere  superati  i  seguenti  limiti  di  reddito  personale   annuo
imponibile validi per l'anno 2020: 
      a) pensione per invalidi civili assoluti; pensione  per  ciechi
civili assoluti; pensione  per  ciechi  civili  con  residuo  visivo;
pensione per sordi: 16.982,49 euro; 
      b) pensione per invalidi civili parziali: 4.926,35 euro. 
    2. Per i fini di cui al comma 1 il reddito da lavoro  autonomo  e
dipendente degli invalidi civili parziali e'  ridotto  del  cinquanta
per cento. Sono altresi' esclusi dal calcolo  i  redditi  soggetti  a
tassazione separata, come individuati dall'art. 17  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". 
    3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici  di  cui  al
comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni  da
erogare dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno, e' quello di due
anni  prima  dell'anno  di  erogazione  delle  prestazioni;  per   le
prestazioni da erogare dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno  si
considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno
di  erogazione.  In  sede  di  prima  liquidazione  il   reddito   di
riferimento  e'  quello,  dichiarato  in  via  presuntiva,   relativo
all'anno nel quale decorre la prestazione. 
    4. Per tutte  le  altre  prestazioni  economiche  previste  dalla
presente legge non sono stabiliti limiti  di  reddito,  essendo  esse
disposte al solo titolo della minorazione. 
    5.  Qualora  lo  Stato,  nell'ambito  del   proprio   ordinamento
assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per
le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente  legge,
la Giunta provinciale adottera' con propria deliberazione i requisiti
stessi  ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  con  la
medesima decorrenza.»